Con Risposta n. 141 del 22 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il regime di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio in caso di acquisto dell’immobile da un fondo comune d’investimento.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sul significato da attribuire alla locuzione “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, contenuta nel citato articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, al fine di stabilire se il contribuente che acquisti l’immobile da una società di gestione di un fondo immobiliare che ha affidato ad imprese terze la materiale esecuzione delle opere edilizie, possa fruire della detrazione ivi richiamata.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la SGR, in qualità di gestore di un fondo immobiliare, non possa essere assimilata ad una impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, ai fini delle detrazione in commento, in quanto, sebbene abbia come oggetto dell’attività esercitata, la gestione e l’acquisto di immobili, anche da ristrutturare attraverso l’utilizzo di strutture produttive di terzi, non può per legge esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.