WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Acquisto di azioni della banca: per la Cassazione è competente il Tribunale ordinario e non quello delle imprese

18 Aprile 2017

Cassazione Civile, Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 8738

L’art. 3 del d.lgs. 27/6/2003, n. 168, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett.d) del d.l. 24/1/2012, n. 1, conv. con modificazioni nella I. 24/3/2012, n. 27, al comma 2, dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti:…b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ed al comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.

Secondo la Cassazione, già nella formulazione complessiva della norma risulta posto l’accento su quel che costituisce l’oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti.

La norma ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell’11/10/2011, n. 20902.

Nel caso di specie, la domanda di nullità dell’acquisto delle azioni della banca conseguiva alla nullità del contratto generale d’investimento. La natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni dà quindi ragione all’esclusione della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate. E tale delimitazione è da ritenersi coerente con l’esigenza di evitare l’ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate.


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter