Nel caso in cui la domanda attorea si fondi sulla violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria e quindi sull’esistenza di un rapporto tra risparmiatore ed intermediario finanziario, la controversia non rientra nell’ambito dell’art. 3 co. 2 lett. b) D.lgs. 168/2003 che, nell’attribuire al Tribunale delle imprese i “procedimenti … relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali […]”, riguarda comunque i rapporti societari, ovvero problematiche attinenti al rapporto tra socio o società o tra soci all’interno della società.
Ne consegue in tal caso l’applicabilità del c.d. foro del consumatore, con esclusione del Tribunale delle imprese.
Orientamento conforme a quello espresso dal Tribunale di Verona (cfr. contenuti correlati).