Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014 recante modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il decreto costituisce integrazione del decreto 16 marzo 2012 per la disciplina delle attività di acquisto di immobili effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 01 gennaio 2014, sotto qualsiasi forma, sia diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l’esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all’estero.