A seguito dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, non viene meno la natura speciale dell’attività esercitata dalla s.i.m., la cui liquidazione esige piuttosto un intensificarsi del controllo pubblicistico da parte dell’autorità di vigilanza, al fine di tutelare gli interessi dei creditori e degli investitori nel corso di detto procedimento (da ciò consegue che il trasferimento delle partecipazioni rappresentative del capitale della s.i.m. in l.c.a. rimane soggetta al regime di cui all’art. 15 t.u.f., non “degradando” la s.i.m. ad una società commerciale di diritto comune).
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