Con Risoluzione n. 30 del 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicare agli strumenti ibridi di patrimonializzazione quali gli “Additional Tier 1” (AT1).
Detti strumenti finanziari rientrano nella categoria dei titoli cosiddetti “atipici”, la cui natura di “ibrido” è da ricondurre alla circostanza che gli stessi hanno natura di strumenti di debito (e quindi classificati in bilancio come passività) ovvero di strumenti partecipativi ( e classificati in bilancio tra gli elementi del patrimonio in virtù del principio di prevalenza delle sostanza sulla forma, come ad esempio nel caso dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS).
La questione sollevata attiene, in particolare, al trattamento fiscale dei predetti strumenti finanziari che possono contenere sia componenti di debito (ed in tal senso generare diritti/doveri di percezione/pagamento di interessi e/o di rimborso di capitale in capo al sottoscrittore/emittente) sia componenti di capitale (e quindi non prevedere alcun diritto/dovere di percezione/pagamento di frutti e/o rimborso del capitale medesimo).
Per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha concluso che gli Additional Tier 1 (AT1) siano “fiscalmente” assimilati alle obbligazioni a norma dell’articolo 44 del TUIR – atteso che il rendimento non è totalmente ancorato al risultato della società emittente – e, quindi, gli eventuali oneri da essi generati sono da intendersi deducibili per la società emittente.