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Giurisprudenza

Adeguamento clausole anatocistiche: patto scritto non necessario

17 Maggio 2024

Cassazione Civile, Sez. I, 26 febbraio 2024, nn. 5054 e 5064 – Pres. Di Marzio, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in due sentenze, pubblicate in pari data, ovvero le nn. 5054 e 5064 del 26 febbraio 2024, un analogo principio di diritto sull’adeguamento delle clausole anatocistiche previste nei contratti di conto corrente in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

In particolare, ha stabilito che la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite, per la banca, per operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b., implica un raffronto solo tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, ma non tra le nuove condizioni e quelle anteriori “epurate” da ogni forma di capitalizzazione.

Ha quindi escluso la fondatezza della tesi per cui il passaggio da un regime legale di assenza di anatocismo ad un regime con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori determinasse sempre, necessariamente, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, con conseguente obbligo di adeguamento delle clausole di capitalizzazione con un nuovo accordo scritto fra banca e correntista.

La Prima Sezione, infatti, ripercorre le vicende correlate alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, comma terzo, del D. Lgs. 342/1999.

Alla luce di tale pronuncia, pertanto, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del Cicr del 9 febbraio 2000 sono nulle perché stipulate in violazione dell’art. 1283 C.c. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo (come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21095/2004): il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve pertanto calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

Secondo la Prima Sezione, tuttavia, ciò non toglie che per il periodo successivo alla delibera possa trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla delibera del Cicr in attuazione dell’art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l’adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30 giugno 2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.

In entrambi i casi, ad avviso della Corte, le due Corti territoriali d’appello, nelle sentenze impugnate, avevano affermato che questa circostanza si era verificata: perciò, a partire da tale adeguamento era divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale, proprio perché contraddistinta da eguale periodicità a credito e a debito.

La critica dei ricorrenti erano incentrata sul rilievo che le nuove condizioni applicate dalla banca si sarebbero dovute considerare peggiorative se riferite alla mancanza totale di capitalizzazione, come esito della nullità della clausola originaria.

Ma la Prima Sezione non condivide tale rilievo: la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”.

Ciò, secondo la Corte, implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, ma non anche invece – come ritenuto dai ricorrenti – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

A contrario, secondo la Corte, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa.

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