L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024, ha istituito i codici tributo per il versamento, con modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 1, commi da 78 a 85, della L. 213/2023.
Tale norma dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.
Sono quindi istituiti i seguenti codici tributo F24:
- codice “1732”: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – art. 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice “1733”: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – art. 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice “1734”: “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice “1735”: “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice “1736”: denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.