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Adeguamento esistenze iniziali di beni: in GU i coefficienti di maggiorazione

26 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giungo 2024, recante l’approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.

I coefficienti sono stati approvati alla luce del disposto del comma 80 dell’art. 1, della L. 213/2023, recante disposizioni in materia di IRPEF, IRAP e IVA, per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

Tale comma prevede infatti che, con apposito decreto dirigenziale, debba essere stabilito, per le diverse attività, il coefficiente di maggiorazione da  applicare  ai fini del pagamento dell’IVA e dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e  dell’IRAP, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

Sono stati quindi approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, da utilizzare per determinare l’IVA e  l’IRPEF,  dell’IRES e dell’IRAP dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle  esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, commi da 78 a 80 della L. 213/2023.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

  • per le quali sono stati approvati gli ISA e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo  periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i  coefficienti di cui all’allegato n. 1;
  • per cui sono stati approvati gli ISA e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
  • per le quali non sono stati approvati ISA e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.
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