Banca d’Italia ha confermato all’Autorità bancaria europea (EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi valore di Orientamenti di vigilanza nel nostro ordinamento.
Gli Orientamenti dell’EBA vanno a definire procedure e controlli da adottare e misure da assumere nel caso in cui gli intermediari obbligati, nell’ambito dei processi di adeguata verifica della clientela, adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).
Vengono altresì specificate le misure da adottare nel caso in cui tali obblighi siano adempiuti tramite terzi.
Sono tenuti al rispetto degli orientamenti i seguenti intermediari: banche, SIM, SGR, SICAF, IMEL, IP, nonché intermediari esteri operanti in Italia.
Gli Orientamenti dell’EBA si applicano a partire dal 2 ottobre 2023.
Per quanto riguarda i destinatari e la data di applicazione si segnala la consultazione avviata dalla stessa Banca d’Italia volta ad estendere l’applicazione degli Orientamenti a tutti gli intermediari vigilati e a posticipare per tutti il termine di applicazione al 2 ottobre 2024.