Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).
In particolare, Banca d’Italia ha adottato due distinti Provvedimenti, recanti:
– le disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire da tale data.
– le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; per quanto concerne i rapporti continuativi, esse si applicano a tutti quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggi.