Banca d’Italia ha posto in consultazione la proposta di estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) delle Disposizioni Bankitalia in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In particolare, il testo propone modifiche:
- alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 30 luglio 2019
- alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.
L’intervento di Banca d’Italia attua le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) da parte del D. Lgs. 204/2024, di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività e di modifica della Direttiva (EU) 2015/849 (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).
Il decreto infatti ha modificato il decreto antiriciclaggio:
- includendo i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari di cui all’art. 3, c. 2 del decreto
- attribuendo a Banca d’Italia i compiti di vigilanza in materia antiriciclaggio su questa nuova categoria di intermediari.
Entrambe le Disposizioni di vigilanza, delle quali Banca d’Italia propone la modifica, si applicano a tutti gli intermediari vigilati a fini AML/CFT e verrebbero estese ai CASP senza introdurre ulteriori modifiche rispetto ai testi attualmente vigenti.
In particolare:
- Le Disposizioni sull’adeguata verifica danno attuazione alle previsioni del decreto, fornendo agli intermediari un supporto interpretativo nell’adempimento degli obblighi normativi, anche in base alle indicazioni fornite dagli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela, pubblicati il 4 gennaio 2018.
Banca d’Italia non ha ritenuto necessario inserire delle previsioni specifiche per i prestatori di servizi per le criptoattività, in quanto indicazioni sulle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata che i CASP sono tenuti ad applicare, nei confronti della propria clientela, e sui fattori di rischio connessi alla prestazione di servizi per le cripto-attività, erano già state fornite dagli Orientamenti EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2024/01), attuati dalla Banca d’Italia con la Nota n. 39 del 28 agosto 2024.
- Le Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni, in parte disciplinano obblighi previsti dalla normativa primaria e in parte attuano gli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure relative alla gestione delle conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (Orientamenti AMLCO), applicabili anche ai CASP a partire dal 30 dicembre 2024.
Tali Disposizioni sono già applicabili a tutti gli intermediari vigilati da Banca d’Italia e consentono ai destinatari di definire i propri assetti organizzativi, le procedure operative e il sistema di controlli al rischio di riciclaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio: pertanto, l’applicazione degli obblighi potrà essere calibrata dai CASP – come già avviene per le altre categorie di intermediari vigilati – in funzione della complessità operativa e dimensionale e dell’esposizione al proprio rischio di riciclaggio.
L’estensione delle Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni ai CASP determinerà l’imposizione, anche a questi operatori, dell’obbligo di trasmettere a Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio; l’acquisizione delle segnalazioni consentirà a Banca d’Italia di estendere ai CASP le metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo già applicate agli altri intermediari vigilati.
Osservazioni e commenti possono essere trasmessi a Banca d’Italia entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.