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Adeguata verifica: Linee Guida EBA sul remote onboarding

23 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida che, nel contesto di soluzioni di remote onboarding, forniscono indicazioni sul rispetto degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio.

Le Linee guida attuano la richiesta che la Commissione europea ha rivolto all’EBA nella propria comunicazione del settembre 2020 relativa alla Strategia in materia di finanza digitale per l’UE.

Tra le priorità identificate dalla Commissione, la definizione di soluzioni interoperabili per l’identità digitale, funzionale a garantire ai nuovi clienti consumatori e imprese che interagiscono a distanza, di accedere ai servizi finanziari in modo rapido e semplice (onboarding).

In tale contesto, la Commissione ha richiesto all’EBA di elaborare orientamenti sulla procedura di adeguatezza (identificazione e verifica) a distanza della clientela nel caso di soluzioni di remote onboarding, nonché sulle modalità e i limiti nell’ambito dei quali i fornitori di servizi finanziari sono autorizzati ad affidare i processi di adeguata verifica della clientela a terzi, inclusi altri fornitori di servizi finanziari.

In tale contesto, le presenti Linee guida EBA illustrano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare al fine di ottemperate a distanza gli obblighi di adeguata verifica cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

Le Linee guida stabiliscono inoltre le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare quando affidano a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità al capo II, sezione 4, della Direttiva (UE) 2015/849.

Infine, le Linee guida forniscono indicazioni sulle politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero mettere in atto in relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, quando le misure di adeguata verifica sono eseguite a distanza.

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