Pubblicate le traduzioni ufficiale delle Linee guida ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II.
Le Linee guida vanno a definire alcuni aspetti legati ai requisiti di adeguatezza della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), garantendo così una corretta applicazione del regime di cui all’articolo 25, paragrafo 2 della MiFID II, e articoli 54 e 55 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 sui requisiti organizzativi e le condizioni di attività degli intermediari sulla valutazione di adeguatezza applicabile ai servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio.
Le Linee guida si applicano dopo 6 mesi dalla pubblicazione delle presenti traduzioni ufficiali.
Su tematiche affini, si segnala il prossimo webinar del 10 maggio sulle nuove Linee guida ESMA sulla Product governance. Per maggiori informazioni si veda il seguente link
Le maggiori novità dei presenti sono connesse ai temi della sostenibilità, che entrano nel processo di adeguatezza.
Rilevano le novità che il Regolamento delegato (UE) 2021/1253, di modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/565, sull’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.
In particolare, le novità sulla sostenibilità riguardano:
- le informazioni ai clienti sulle preferenze di sostenibilità, con obbligo per gli intermediari di far comprendere ai clienti il concetto stesso di preferenze di sostenibilità, illustrando le differenze che caratterizzano i prodotti con profili di sostenibilità da quelli senza;
- la raccolta di informazioni sulle preferenze di sostenibilità, con obbligo per gli intermediari di ottenerle dai clienti rispetto ai differenti prodotti di investimento sostenibili ed alle scelte di investimento;
- la valutazione delle preferenze di sostenibilità, con obbligo per gli intermediari di selezionare i prodotti in modo coerente.