Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 8559 del 15 aprile 2014, ha statuito che per il bilancio di società in liquidazione tanto le disposizioni codicistiche quanto i principi contabili prevedono l’adozione di “correttivi”, imposti dal mutamento dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, conseguente all’avvio della fase di liquidazione; inparticolare, il Tribunale ha precisato che la rilevazione dei costi e dei ricavi non deve più essere effettuata nell’ottica della continuazione dell’attività di impresa (going concern), bensì in quella della dismissione del patrimonio sociale.
Pertanto, nella valutazione ed iscrizione in bilancio dei beni sociali non può farsi applicazione del disposto dell’art. 2423 bis, n.1) e dell’art. 2424 c.c. ma, al contrario, i cespiti e le attività che compongono il patrimonio della società devonoessere appostati tenendo presente l’importo che i liquidatori verosimilmente potranno realizzare all’atto della relativa dismissione.
Il Tribunale, inoltre, ha specificato che l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio – in forza del c.d. principio di rilevanza – sussiste solo nel caso in cui le irregolarità nell’esposizione delle poste siano tali da nuocere effettivamente alla funzione informativa del bilancio, in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione; diversamente, nessuna conseguenza può riconnettersi ad un vizio che risulti privo di effettiva incidenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale della società e del risultato economico di esercizio.