Con Risoluzione n. 44 del 28 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE.
La presente Risoluzione tiene conto delle novità dell’articolo 44-bis, comma 1 (come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione), il quale dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori considerati inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le DTA riferite ai specifiche componenti anche se non iscritte in bilancio.
La Risoluzione fornisce chiarimenti riguardanti aspetti sia sostanziali che procedurali della disciplina, con particolare riguardo al profilo soggettivo ed oggettivo della misura, le modalità di determinazione della base di commisurazione del canone eventualmente dovuto per effetto dell’opzione, nonché l’eventualità che il contribuente provveda ad una trasmissione tardiva (oltre il 31 dicembre 2020) della comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione.