L’ANAC ha pubblicato i risultati della propria indagine relativa alla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti.
Gli affidamenti diretti sono caratterizzati dall’assenza di confronto competitivo nella determinazione dell’assegnatario, il che rende necessario assicurare che l’affidamento dell’appalto avvenga senza condizionamenti impropri.
Le criticità riscontrate dall’ANAC negli affidamenti diretti
In riferimento agli affidamenti diretti, l’ANAC ha riscontrato una serie di criticità, tra cui:
- l’omissione della dichiarazione relativa al conflitto di interessi;
- il rilascio postumo della dichiarazione solo per riscontrare la richiesta istruttoria dell’ANAC;
- il rilascio delle dichiarazioni da soggetti diversi rispetto a quelli obbligati (anche solo dall’affidatario, al posto del personale della stazione appaltante);
- la trasmissione all’ANAC delle dichiarazioni sottoscritte con firma analogica anziché digitale;
- la mancata protocollazione delle dichiarazioni.
Sul punto, evidenzia l’ANAC, in nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse.
Le carenze evidenziate, continua l’ANAC sottolineano una evidente inadeguatezza degli enti locali nella gestione del conflitto di interesse.
La gestione del conflitto di interesse, costituisce una misura ordinaria di prevenzione della corruzione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.
Tali omissioni, dimostrano che la disciplina del conflitto di interesse è insufficientemente applicata rendendo praticamente impossibile l’emergere delle situazioni di conflitto e la gestione delle stesse.
Le preoccupazioni dell’ANAC
Alla luce dei dati emersi nel corso dell’indagine, rimangono forti preoccupazioni in capo all’ANAC in relazione alla nozione di conflitto di interesse prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici all’esame del Parlamento.
Infatti, la definizione proposta restringe fortemente la portata dell’istituto e prevede un onere probatorio a carico di chi voglia far emergere il conflitto di interesse che rischia di annullare l’ambito applicativo della norma, in modo non coerente e sproporzionato rispetto alle definizioni e alla portata previste dalle norme europee e dalle altre norme nazionali.