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Affidamenti in house: le nuove FAQ dell’ANAC

23 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

ANAC ha pubblicato le prime FAQ relative all’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, e di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti).

Di seguito si riportano le FAQ pubblicate sul sito dell’ANAC.

1. Quali enti devono presentare la domanda di iscrizione all’Elenco?

Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del d.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 sono tenute a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici (di seguito anche A.A.) e gli enti aggiudicatori (di seguito anche E.A.) che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi in house. Tra i nuovi affidamenti vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell’oggetto dell’affidamento.

2. Come si fa la domanda di iscrizione all’Elenco?

Ai sensi del punto 4.4 delle Linee guida esclusivamente attraverso l’applicativo disponibile nel sito dell’ANAC, pagina Servizi. Salvo diversa e specifica richiesta da parte dell’ANAC, non dovranno essere inviate con altri sistemi (corriere, posta, e-mail, pec, fax, etc.) notizie e documentazioni inerenti la domanda; esse non saranno comunque prese in considerazione.

3. Come avviene la corrispondenza tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore?

La corrispondenza tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l’applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente (punto 7.2 delle Linee Guida N. 7).

4. Chi può presentare la domanda d’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016?

La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida N. 7).

5. Quante domande occorre presentare in caso di esercizio di un controllo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori su un organismo in house, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016?

Occorre presentare una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione (punto 4.3 delle Linee Guida N. 7) a cura del RASA di uno degli enti interessati .

6. In caso di controllo analogo congiunto, il RASA che presenta la domanda di iscrizione all’Elenco deve produrre la delega da parte di tutti gli enti che esercitano il controllo analogo?

No. Ai sensi del punto 4.1 delle Linee guida il RASA dovrà produrre la delega alla presentazione della domanda rilasciata da persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente l’iscrizione all’albo, anche se per conto degli altri Enti che esercitano il controllo analogo in forma congiunta.

7. Da quale data è possibile riportare negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.) i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco?

E’ possibile riportare negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.) i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco dalla data d’iscrizione, di cui è data comunicazione al soggetto richiedente, a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa (punto 5.4 delle Linee Guida N. 7).

8. E’ possibile presentare una nuova domanda d’iscrizione nell’Elenco successivamente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione nello stesso?

Sì. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo (punto 5.7 delle Linee Guida N. 7).

9. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve comunicare all’Autorità eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sui requisiti necessari per l’iscrizione?

Sì, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve tempestivamente comunicare all’Autorità, mediante l’applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco (punto 7.1 delle Linee Guida N. 7).

10. La cancellazione dall’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore può essere disposta dall’Autorità anche sulla base di controlli periodici a campione sugli iscritti?

 

Sì, la conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell’Autorità, anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione (punto 8.1 delle Linee Guida N. 7).

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