La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31844 dell’11 dicembre 2024 (Pres. U. Berrino, Rel. L. Cavallaro) si è pronunciata sulla responsabilità contrattuale in cui incorre la banca nell’esercizio della propria attività, in caso di erronea individuazione del beneficiario di un pagamento.
Il caso de qua vedeva l’INPS convenire un istituto di credito per il risarcimento dei danni cagionatigli per aver indebitamente corrisposto ad una cliente somme per ratei di pensione di reversibilità dovuti alla di lei madre, in epoca successiva al decesso di quest’ultima.
I giudici di merito avevano ritenuto che, non essendo configurabile tra l’ente previdenziale e la banca alcun rapporto di tipo contrattuale, la responsabilità di quest’ultima per non aver verificato la persistente legittimazione della figlia a riscuotere la pensione della madre (e specialmente l’autenticità delle firme di quest’ultima apposte in calce alle deleghe presentate per l’incasso) dovesse ricondursi a quella di cui all’art. 2043 c.c.
Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno commesso un errore di diritto: infatti, una volta assunto che la condotta contestata dall’INPS alla banca si sia sostanziata nell’avere corrisposto ratei di pensione alla cliente senza richiedere, volta per volta, il rilascio di apposita dichiarazione e senza verificare l’autenticità della firma della di lei madre in calce alle deleghe presentate, sempre secondo la Corte, «non v’è dubbio che la responsabilità de qua debba essere considerata di carattere contrattuale, venendo appunto in rilievo lo speciale affidamento che chiunque si avvalga di un intermediario bancario per effettuare un pagamento è legittimato a riporre nell’adozione, da parte dell’intermediario medesimo, di tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario del pagamento ed essendo il banchiere soggetto che, a causa della sua professionalità, è tenuto ad uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, protezione e tutela dell’affidamento, rispetto a quello che si può attendere dal quisque de populo».
La Corte, quindi, cassa con rinvio la sentenza impugnata.