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Giurisprudenza

Affitto d’azienda: le rimanenze di merce restituite non rappresentano una cessione rilevante ai fini IVA

24 Agosto 2020

Stefano Bego, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 13 luglio 2020, n. 14864 – Pres. Bisogni, Rel. Succio

Di cosa si parla in questo articolo

Le rimanenze di merce costituiscono beni a servizio dell’impresa e pertanto devono essere considerate appartenenti all’intero complesso aziendale; nel caso di affitto d’azienda pertanto, salvo diversa convenzione tra le parti, permangono in proprietà al concedente, che cede all’affittuario unicamente il diritto di utilizzo del bene produttivo nel suo complesso, con la logica conseguenza che deve escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle stesse, rilevante ai fini IVA, all’atto della restituzione del compendio.

Questa il principio ricavabile dall’ordinanza in commento.

Nella specie, un contribuente, affittuario d’azienda, era stato raggiunto da un avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria esponeva si fosse integrata una autonoma cessione, rilevante ai fini IVA, all’atto della retrocessione del compendio al concedente, delle intere rimanenze di magazzino, in applicazione dell’articolo 2561, comma quarto del Codice civile, relativamente alla necessaria liquidazione in danaro delle differenze inventariali, stante la mancata indicazione nell’inventario del valore delle merci.

La CTR, nel giudizio di appello proposto da contribuente avverso la sentenza della CTP competente, fondava le proprie ragioni proprio sul presupposto che lo stesso conduttore dell’azienda affittata, stante la mancata indicazione del valore originario delle merci in sede di redazione dell’inventario, non potesse dimostrare la consistenza del patrimonio aziendale, e sottrarre così il valore delle rimanenze a quello di restituzione, con la conseguente rilevanza ai fini IVA dell’intero importo delle stesse, in quanto oggetto di cessione gratuita.

Giungeva invece a differenti conclusioni il Collegio di Legittimità adito dal soccombente, Collegio che, con la pronuncia in commento, cassava la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviava la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. 5, Sent. 20443, del 06/10/2011) la Corte rilevava che, salvo diversa volontà delle parti, le rimanenze rappresentano beni a servizio dell’impresa afferenti l’intero complesso aziendale, con la conseguenza che in caso di affitto d’azienda permangono in capo al concedente, il quale cede all’affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda) in conformità alla originale destinazione economico-funzionale impressa ai beni, salva la restituzione dell’azienda allo spirare del termine pattuito, dovendo quindi necessariamente escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze di merce assoggettabile ai fini IVA.

Difetta, nel caso di specie, il requisito di qualificazione di una cessione rilevante ai sensi dell’articolo 6, d.P.R. 633/1972, non integrandosi il trasferimento del potere di disporre del bene uti dominus; tale assunto è peraltro conforme all’articolo 5, comma ottavo della Direttiva 77/388/CEE (odierno articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE), nella misura in cui consente agli Stati Membri di considerare, nel caso di trasferimento di universalità di beni, come mai avvenuta la cessione di questi e che il beneficiario succede al cedente.

Non sussistendo originariamente alcun atto di cessione delle rimanenze dal concedente al locatario, non può sussistere atto di cessione rilevante ai fini IVA nemmeno al momento della restituzione delle merci da parte del locatario al proprietario d’azienda.

 

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