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Affrancabili i maggiori valori iscritti in bilancio risultanti da fusioni under common control

27 Febbraio 2019

Con risposta agli interpelli nn. 59 e 60 del 18 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato) nel caso di fusione per incorporazione tra entità under common control, in assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.

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