Pubblicata la Risposta n. 391 del 19 luglio 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’affrancamento di quote di OICR nella nuova disciplina prevista dall’articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
Il quesito riguarda la possibilità di esercizio dell’opzione di affrancamento dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di OICR per un contribuente che, pur fiscalmente residente in Italia solo dal 1° gennaio 2023, risulti al 31 dicembre 2022 già in possesso delle quote del fondo.
Nella prospettazione istante, il regime di affrancamento di quote di OICR introdotto dalla Legge di bilancio 2023 dovrebbe consentire l’esercizio di tale opzione a quei soggetti, non fiscalmente residenti in Italia al 31 dicembre 2022, che lo diventino alla data in cui il reddito sia effettivamente percepito, posto che il cambio di residenza comporta la tassazione in Italia dell’intero reddito, indipendentemente dal periodo di maturazione.
Nella Risposta l’Agenzia delle Entrate evidenzia come condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione di affrancamento sia il possesso, alla data del 31 dicembre 2022, delle quote di OICR.
Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di esercitare l’opzione di affrancamento, posto che:
- il contribuente, alla data del 31 dicembre 2022, anche se non già residente in Italia, possedeva le quote del fondo,
- al momento del realizzo, i redditi risultano imponibili in Italia per effetto del trasferimento nel periodo d’imposta 2023.
In mancanza di un rapporto stabile con un intermediario, l’esercizio dell’opzione avverrà in sede di presentazione della dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 per il periodo d’imposta 2022 tramite la compilazione del Quadro RM sezione XIX e attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.