Nell’ambito del rapporto trilaterale fra cliente, agente e compagnia di assicurazione, è applicabile il principio, affermato in materia di intermediazione finanziaria (Cass. 18928/2017), secondo cui, in tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico della società.Nello stesso senso è stato ritenuto che, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto (Cass. 18860/2015).