La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Flash News

Agenzia delle Entrate: applicazione del regime del risparmio amministrato in caso di società fiduciaria

9 Marzo 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 23/E del 8 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Tale regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, ad esclusione di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate analizza uno schema operativo e contrattuale connesso ad un contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione a favore di clienti persone fisiche non esercenti attività d’impresa residenti in Italia, questo al fine di verificare l’applicabilità del citato regime di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte della società fiduciaria.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate richiama la propria risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011, la quale aveva già precisato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 da parte della società fiduciaria, è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione, indipendentemente dall’intestazione o meno del bene alla medesima società.

Ritenendo applicabile il regime de quo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come, nello schema operativo analizzato, sussista il rapporto non occasionale tra fiduciante e fiduciaria e sia altresì assicurato l’intervento della fiduciaria quale intermediario nella riscossione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività oggetto del contratto di amministrazione, posto che essi transitano su un apposito conto corrente intestato alla fiduciaria.

Tuttavia, precisa l’Agenzia delle Entrate, ai fini all’applicazione del regime del risparmio amministrato, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.

L’Agenzia delle Entrate prende infine posizione sulla possibilità di mantenere il regime della segretazione con riferimento ad attività finanziarie che siano state oggetto di operazioni di “scudo fiscale” attraverso la procedura del rimpatrio giuridico, mediante il conferimento a società fiduciaria di un mandato di amministrazione con intestazione delle stesse, qualora il fiduciante provveda a ritrasferire tali attività in un dossier titoli ad esso intestato. Trasferimento finalizzato a conferire alla stessa società fiduciaria, ovvero ad altra società fiduciaria, un mandato di amministrazione delle medesime attività senza intestazione delle stesse.

Al riguardo l’Agenzia, in coerenza con i propri precedenti orientamenti, ritiene che il predetto regime di segretazione possa essere mantenuto a condizione che la revoca del mandato di amministrazione con intestazione sia contestuale alla stipula di un nuovo contratto di amministrazione senza intestazione con la medesima società fiduciaria ovvero con una diversa società fiduciaria senza soluzione di continuità e sempreché anche nel prosieguo dell’operatività ne permangano i presupposti.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter