L’Agenzia delle entrate, con circolare 12 aprile 2012, n. 12/E, condivisa preventivamente anche da Equitalia spa, impartisce istruzioni agli Uffici in merito alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle entrate.
La posizione che emerge dalla circolare è quella che il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.