Con due distinte decisioni di esecuzione del 5 ottobre 2012, la Commissione Europea ha decretato che, ai fini dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia e degli Stati Uniti d’America per le agenzie di rating del credito, debba considerarsi equivalente ai requisiti dello stesso Regolamento (CE) n. 1060/2009.
Sul punto si ricorda come, ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, Regolamento (CE) n. 1060/2009, affinché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato “equivalente”, devono essere soddisfatte tre condizioni: a) le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa; b) le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009; c) il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.