L’ESMA ha pubblicato il Final Report sulle modifiche alle proprie Linee guida e alle raccomandazioni sull’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (Regolamento CRA).
Le modifiche sono volte a fornire maggiore chiarezza sulle esenzioni per i rating privati ai sensi del regolamento CRA e affronta i seguenti elementi chiave:
- l’interpretazione dei termini “prodotto a seguito di un singolo ordine” e “fornito esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’ordine”;
- restrizioni alla condivisione del merito creditizio privato con un “numero limitato di terzi”;
- come monitorare la distribuzione dei rating privati da parte del produttore di rating.
Al riguardo, il regolamento CRA, mentre stabilisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di rating del credito nell’UE, stabilisce anche l’ambito di applicazione del regolamento e quelle attività di rating che sono esentate dai requisiti del regolamento.
In particolare, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), prevede che il regolamento CRA non si applichi ai “rating del credito privato prodotti in base a un ordine individuale e forniti esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’ordine e che non sono destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione da parte di sottoscrizione”.
Questo punto è stato approfondito nelle Linee Guida del 2013, dove il paragrafo 14 ha stabilito che il destinatario di un rating di credito privato può condividere il rating con “un numero limitato di terzi” su base strettamente riservata.
Al fine di affrontare la mancanza di comprensione sull’applicazione pratica di questi orientamenti e basarsi sull’esperienza in materia di vigilanza, l’ESMA propone un perfezionamento degli orientamenti del 2013 in questo settore.
L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica sui presenti orientamenti al fine di raccogliere le opinioni delle agenzie di rating del credito e di altre parti interessate.