Con risposta ad interpello n. 98 del 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica) in ipotesi di incorporazione mediante fusione inversa.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato come in sede di fusione si verifichi una compenetrazione delle basi ACE (positive e negative) dei soggetti che vi hanno preso parte, con la conseguenza che si dovrà assumere post fusione la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell’operazione.
Il predetto, infatti, è un effetto naturale dell’operazione di fusione che, viceversa, non si sarebbe verificato in assenza della stessa, dal momento che la vigente disciplina normativa in materia di ACE consente a livello sistematico di mantenere separate le basi ACE negative di un soggetto e quelle positive di un altro soggetto, pur se appartenenti al medesimo gruppo di imprese.
In particolare, l’Agenzia ha concluso rilevando come in sede di fusione, la base ACE sia calcolata quale somma algebrica di tutte le variazioni positive e negative facenti capo alle società coinvolte nell’operazione, considerando tra le variazioni negative anche il decremento di capitale proprio derivante dalla distribuzione delle riserve in parola.