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Agevolazione prima casa e imposta di registro: requisiti per emigrati all’estero

18 Dicembre 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta a interpello n. 238/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità della disciplina sull’agevolazione prima casa, ai fini dell’imposta di registro, per gli emigrati all’estero, prevista dalla nota II-bis, articolo 1, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), come modificata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69.

La nuova norma consente di beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di un immobile ubicato nel comune di nascita, in quello di residenza o in quello in cui si svolgeva l’attività lavorativa prima del trasferimento all’estero, purché il contribuente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro – non necessariamente subordinato – e abbia risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima della partenza.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dell’immobile deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Nel caso di specie, l’istante, cittadina italiana iscritta all’AIRE, si era trasferita all’estero per motivi di lavoro dopo aver vissuto e lavorato in Italia per oltre cinque anni.

Era poi rientrata temporaneamente in Italia per motivi familiari, lavorando con contratti a tempo determinato.

Nel corso del 2023, durante la sua temporanea permanenza in Italia, aveva acquistato un’abitazione in un Comune italiano con atto notarile di compravendita, dichiarando, ai fini delle agevolazioni prima casa, di voler stabilire la propria residenza in Italia entro diciotto mesi dall’acquisto, così beneficiando dell’ordinaria agevolazione prevista in materia di imposta di registro. 

Successivamente, l’istante si determinava invece a mantenere la propria residenza all’estero e l’iscrizione all’AIRE. 

Per conservare il beneficio, chiedeva quindi di rettificare la dichiarazione resa in atto, proponendo di dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In particolare, aveva richiesto di poter dichiarare che, al momento dell’acquisto, era cittadina italiana iscritta all’AIRE e trasferita all’estero per motivi di lavoro; di aver risieduto e lavorato in Italia per almeno cinque anni prima del trasferimento; e che l’immobile acquistato si trovava nel comune in cui risiedeva prima del trasferimento. 

L’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di applicare la disciplina per i soggetti emigrati, rilevando che al momento dell’acquisto l’istante non poteva qualificarsi come trasferita all’estero ai fini dell’agevolazione.

Sebbene iscritta all’AIRE, risultava residente di fatto in Italia, dove lavorava temporaneamente, e non ricorrevano le condizioni richieste dalla normativa.

L’Amministrazione ha tuttavia chiarito che l’istante potrà revocare l’impegno a trasferire la residenza in Italia entro 18 mesi, evitando così l’applicazione delle sanzioni, nonostante la decadenza dall’agevolazione usufruita.

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