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Agevolazione prima casa under 36: limiti temporali applicativi

6 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con principio di diritto n. 5/2024, ha precisato che la c.d. “agevolazione prima casa under 36” si applica, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della disposizione introduttiva dei benefici (art. 64, c. 6, D.L. 73/2021).

Si ricorda che l’art. 64, c. 6, D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

In base al comma 9 dell’art. 64, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. stesso e il 31 dicembre 2023.

L’art. 3, comma 12-terdecies, D.L. 215/2023 ha poi ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che tali agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 dell’art. 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

La possibilità di applicare l’agevolazione anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è tuttavia subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale del 31 dicembre 2023.

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