Premessa
L’art. 114, co. 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come recentemente novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, prevede che gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettano su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, par. 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (d’ora in poi, “MAR”). La scelta normativa di imporre all’emittente la notifica a Consob della circostanza dell’avvenuto ritardo, relegando l’invio delle spiegazioni che hanno motivato e legittimato lo stesso alla successiva eventuale richiesta da parte dell’Autorità, si inserisce nella facoltà accordata in tal senso dal MAR agli Stati membri e persegue l’obiettivo di consentire all’Autorità di vigilanza di concentrare la propria attività istruttoria ai soli casi che presentano maggiori elementi di attenzione.
Con specifico riferimento agli emittenti che sono altresì enti creditizi e istituti finanziari, l’art. 17, par. 5, MAR prevede, inoltre, che l’emittente possa ritardare la comunicazione di «informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale». Si tratta di un’ipotesi di ritardo formulata in termini ampli[1], introdotta al fine di tutelare l’interesse pubblico di «preservare la stabilità del sistema finanziario» e, in particolare, di evitare «che le crisi di liquidità delle istituzioni finanziarie si trasformino in crisi di solvibilità a causa di un improvviso ritiro di fondi», circostanza che potrebbe realizzarsi «quando la comunicazione di tali informazioni potrebbe avere un impatto sistemico» (così, Considerando n. 52, MAR).
In tal caso, gli emittenti enti creditizi e istituti finanziari sono tenuti a notificare anticipatamente all’Autorità di vigilanza la propria intenzione di ritardare la comunicazione dell’informazione, fornendo la prova del soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) la comunicazione delle informazioni privilegiate deve comportare «il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario»; b) deve essere «nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione»; c) deve essere «possibile garantire la riservatezza delle informazioni» (art. 17, par. 5, MAR).
L’Autorità di vigilanza – consultata la competente autorità di vigilanza prudenziale[2] – comunica per iscritto all’emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione.
Al riguardo, Consob ha recentemente comunicato di avere adottato una policy interna che delinea l’iter (i) del processo di valutazione della richiesta di autorizzazione al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, nonché (ii) degli scambi di informazioni con le competenti autorità di vigilanza prudenziale[3].
L’aggiornamento alle Q&A dell’ESMA con riferimento all’art. 17, par. 5, MAR
In data 1 ottobre 2018 ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sull’attuazione del MAR, dedicando tre specifici punti alla disciplina del ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico da parte di emittenti enti creditizi e istituti finanziari. In particolare:
- con riferimento alla valutazione della sussistenza delle condizioni per richiedere l’autorizzazione[4], ESMA ha precisato che (i) gli emittenti dovranno fornire all’Autorità di vigilanza tutti gli elementi di cui essi siano in possesso, comprese le informazioni che la società dovesse ottenere in seguito all’autorizzazione; (ii) il rischio di compromettere la stabilità del sistema finanziario di cui all’art. 17, par. 5, lett. a), MAR si riferisce ai soggetti a rilevanza sistemica, in termini di impatto o di interconnessioni, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso e non unicamente ad una classificazione ex ante[5]; (iii) con riferimento all’interesse pubblico nel ritardo della comunicazione di cui all’art. 17, par. 5, lett. b), MAR, l’emittente è tenuto ad individuare diversi soggetti o gruppi di soggetti che potrebbero essere direttamente o indirettamente colpiti dal ritardo, avuto riguardo anche ad interessi di natura non finanziaria, cercando di identificare – qualora vi siano interessi divergenti nel pubblico – se il prevalente interesse pubblico consiste nel ritardo della comunicazione[6]; (iv) con riferimento alla riservatezza delle informazioni di cui all’art. 17, par. 5, lett. c), MAR, l’emittente deve garantire la riservatezza al momento della richiesta all’Autorità di vigilanza e per tutto il periodo del ritardo, adeguando a tal fine le proprie procedure interne[7];
- con riferimento alla durata attesa del ritardo[8], ESMA ha precisato che tale dato debba essere oggetto di notificazione all’Autorità di vigilanza, insieme con l’indicazione degli eventi attesi che potranno determinare la chiusura della procedura di ritardo. A tal fine, l’emittente è tenuto a comunicare all’Autorità di vigilanza ogni nuovo elemento o avvenimento che possa incidere sulla durata del ritardo[9];
- con riferimento al caso di mancata autorizzazione[10], ESMA ha precisato, altresì, che gli emittenti non possono ricorrere alla procedura ordinaria di ritardo ai sensi dell’art. 17, par. 4, MAR. In tal caso, dovrà essere data immediatamente comunicazione al pubblico dell’informazione privilegiata.
[1] Il MAR Supervisory Briefing, Delay of disclosure of inside information to preserve the stability of the financial system, 24 maggio 2018, par. 51 identifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono essere considerate ai fini dell’art. 17, par. 5, MAR e, in particolare: (i) situazioni in cui l’emittente è sottoposto ad una procedura di risoluzione da parte del Single Resolution Board o della competente autorità nazionale; (ii) situazioni nelle quali l’emittente sta negoziando o implementando un piano di ricapitalizzazione necessario per la sopravvivenza della società.
[2] Come puntualizzato da MAR Supervisory Briefing, cit., par. 37, dal momento della richiesta di autorizzazione sino alla risposta da parte dell’Autorità di vigilanza la comunicazione dell’informazione privilegiata è già de facto ritardata sicché costituisce un elemento di primaria importanza l’efficienza, in anche in termini di velocità, nello scambio di informazioni con l’Autorità di vigilanza prudenziale.
[3] Consob informa, notiziario settimanale, anno XXIV, n. 37, 8 ottobre 2018.
[4] Cfr., A5.3, Questions and Answers On the Market Abuse Regulation, Version 12.
[5] Il riferimento è a MAR Supervisory Briefing, cit., par. 15, ove viene fatto riferimento alla lista annualmente stilata dell’EBA sulle istituzioni a rilevanza sistemica a livello globale, ovvero agli elementi quantitativi contenuti all’art. 6, par. 4, Regolamento (UE) n. 1024/2013.
[6] Su tale specifico profilo, MAR Supervisory Briefing, cit., par. 23 sottolinea il ruolo dell’Autorità di vigilanza prudenziale nell’individuazione degli elementi da valutare ai fini dell’identificazione dell’interesse pubblico prevalente.
[7] Sul ruolo proattivo dell’Autorità di vigilanza ai fini della verifica su base continuativa del rispetto dell’obbligo di riservatezza, MAR Supervisory Briefing, cit., par. 26 richiede che le Autorità di vigilanza monitorino il mercato al fine di individuare la presenza di anomalie nei prezzi o nei volumi, o la presenza di rumors, che possano rivelare il mancato assolvimento dell’obbligo.
[8] Cfr., Q&A n. A5.4, Questions and Answers, cit.
[9] La norma va letta in uno con MAR Supervisory Briefing, cit., parr. 45-47, ove si richiede all’Autorità di vigilanza di individuare la frequenza con cui ripetere la valutazione effettuata ai fini dell’autorizzazione con riferimento al caso concreto, considerando specifici trigger events e provvedendo ad eventuali aggiornamenti all’occorrere di nuove circostanze rilevanti, coinvolgendo se del caso l’Autorità di vigilanza prudenziale.
[10] Cfr., Q&A n. A5.5, Questions and Answers, cit.