L’EBA ha pubblicato delle modifiche alle proprie Linee guida sull’equivalenza dei regimi di riservatezza.
Negli ultimi anni, l’EBA ha sostenuto le autorità competenti dell’UE nella valutazione sull’equivalenza dei regimi di riservatezza delle autorità di paesi terzi per facilitare la loro partecipazione ai collegi di vigilanza dell’UE, in conformità con l’articolo 116, paragrafo 6, della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).
Il regolamento EBA, inoltre, affida espressamente all’ABE il compito di monitorare i quadri normativi e di vigilanza dei paesi terzi e stabilisce un legame più stretto tra equivalenza e cooperazione con le autorità di paesi terzi equivalenti attraverso accordi di cooperazione.
Allo stesso modo, le disposizioni della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e della direttiva antiriciclaggio (AMLD) prevedono tutte la possibilità per le autorità dell’UE di firmare accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi.
In considerazione di ciò, l’EBA ha aggiornato le sue linee guida sull’equivalenza del regime di riservatezza dei paesi terzi, per consentire:
- un ambito più ampio della valutazione, ovvero includere tutte le disposizioni pertinenti nella CRD, PSD2, BRRD e AMLD, come applicabili alle autorità specifiche dei paesi terzi);
- uno scopo più ampio, vale a dire sostenere accordi di cooperazione e facilitare la partecipazione ai collegi di vigilanza, risoluzione e antiriciclaggio.