WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Aggiornati i criteri dimensionali delle imprese

3 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 21 dicembre 2023, la nuova Direttiva (UE) 2023/2775 della Commissione che aggiorna i criteri dimensionali applicabili alle microimprese e alle imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole, medie e grandi imprese e funzionali a definire gli obblighi di comunicazione applicabili nel settore della contabilità.

La Direttiva delegata (UE) 2023/2775, emanata dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023, apporta modifiche significative alla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni, focalizzandosi sugli aggiornamenti dei citati criteri dimensionali.

In considerazione dell’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, e delle sue conseguenze nel mercato UE, la Commissione ha dunque ritenuto opportuno rivedere i criteri dimensionali monetari che definiscono la categoria dimensionale di un’impresa.

La Commissione ha dunque adeguato le soglie di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25%, ed arrotondandole per approssimazione.

Le disposizioni della Direttiva fissano dunque i seguenti nuovi parametri:

  • Microimprese si definiscono quelle imprese che, alla chiusura del bilancio, non superano almeno due dei tre seguenti criteri:
    • totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio (invariato il requisito di 10 dipendenti).
  • Piccole imprese si definiscono quelle imprese che, alla chiusura del bilancio, non superano almeno due dei tre seguenti criteri:
    • totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio (resta invariato il requisito di 50 dipendenti).

Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire soglie superiori rispetto alle lettere a) e b), ma non superiori a 7.500.000 euro per il totale dello stato patrimoniale e a 15.000.000 euro per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

  • Medie imprese, si definiscono quelle imprese che non rientrano nelle categorie di microimprese o piccole imprese e, alla chiusura del bilancio, non superano almeno due dei tre seguenti criteri:
    • totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
    •  numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio (resta invariato il requisito di 250 dipendenti).
  • Grandi imprese, si definiscono quelle imprese che, alla chiusura del bilancio, superano almeno due dei tre seguenti criteri:
    • totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
    •  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio (resta invariato il requisito di 250 dipendenti).

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla Direttiva entro il 24 dicembre 2024, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che saranno applicate agli esercizi finanziari a partire dal 1° gennaio 2024 o successivi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter