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Aggiornato il Manuale delle segnalazioni di vigilanza per intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL

1 Luglio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il 14° aggiornamento del 30 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 recante Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL.

A seguito della riforma del Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del Testo Unico Bancario, contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma potrà essere svolta soltanto da soggetti iscritti all’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d’Italia. Il decreto ha, fra l’altro, modificato l’articolo 112 del TUB, prevedendo per le agenzie di prestito su pegno, di cui all’articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’iscrizione all’Albo unico e la sottoposizione alle disposizioni dell’articolo 106 del TUB.

Inoltre, al fine di garantire una gestione ordinata del passaggio degli intermediari finanziari dagli elenchi abrogati (previsti dal TUB ante riforma: Elenco generale ex articolo 106 ed Elenco speciale ex articolo 107) all’Albo unico, il decreto ha previsto una disciplina transitoria per i soggetti iscritti negli elenchi abrogati, nelle more della loro iscrizione all’Albo unico oppure dell’adozione di una delibera di liquidazione o di modifica dell’oggetto sociale che elimini il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge cui segue la cancellazione dagli elenchi.

Nell’attuare le suddette novità, il presente aggiornamento:

– rivede l’ambito di applicazione della Circolare (cfr. par. 2);

– introduce la nuova sottosezione II.14 “Altre informazioni – Operazioni di prestito su pegno” e altre evidenze informative sui prestiti su pegno, nonché, con l’occasione, ulteriori informazioni sull’operatività dei confidi e sulle operazioni di money transfer svolte all’estero (cfr. par. 3);

– apporta modifiche alla Sezione IV relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziali coerenti con quelle già operate per le circolari segnaletiche degli intermediari bancari;

– definisce, per gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale o nell’Elenco speciale e per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (Imel), le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle segnalazioni statistiche e prudenziali (cfr. par. 4).

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