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Giurisprudenza

Ai contratti di leasing risolti o scaduti prima del fallimento si applica l’art. 1526 c.c. e non l’art. 72-quater l.f.

11 Giugno 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18147 – Pres. Genovese, Rel. Acierno

Di cosa si parla in questo articolo

Ai contratti di leasing risolti o scaduti prima del fallimento non si applica la disciplina prevista dalla legge fallimentare all’art. 72-quater, bensì quella civilistica della risoluzione.

Sostenere la tesi contraria supererebbe indebitamente la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facoltà, quest’ultima, riconosciuta al curatore per una molteplicità di rapporti pendenti tra contraente e fallito, tra i quali rientra, ai sensi dell’art. 72-quater, primo comma, l.f., il leasing.

Di conseguenza, se il contratto di leasing è pendente al momento del fallimento ed il curatore esercita la facoltà di scioglimento, la determinazione del credito del concedente è regolata dall’art. 72-quater legge fallimentare.

Al contrario, se il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di quest’ultimo, la norma che deve applicarsi non sarà l’art. 72-quater l.f., bensì l’art. 72, quarto comma, legge fallimentare, che prevede che “l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore.

In quest’ultimo caso, infatti, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo mantiene validità, dovendo il concedente far valere la domanda di risoluzione del contratto esperita ai sensi dell’art. 1458 c.c. o dell’art. 1526 c.c. Infatti, l’eliminazione delle differenze tra leasing traslativo e leasing di godimento prevista dall’art. 72-quater legge fallimentare, non può essere estesa in via analogica laddove si versi al di fuori della fase endoconcorsuale.

Dunque, rimane ferma la differente disciplina prevista per i due tipi di leasing e, in particolare, per il leasing di godimento, essendo tale contratto a esecuzione continuata, l’eventuale risoluzione non è idonea ad incidere sulle prestazioni già eseguite, secondo il principio di cui all’art. 1458 c.c.

Al contrario, nel leasing traslativo si applica analogicamente la normativa in tema di vendita con patto di riservato dominio la quale prevede che il concedente deve restituire i canoni fino a quel momento riscossi, avendo il diritto di percepire dall’utilizzatore un equo compenso per la fruizione della cosa e il risarcimento del danno.

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