Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato e ribadito l’orientamento secondo il quale in un giudizio di opposizione allo stato passivo l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal Giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Secondo la Suprema Corte, che ha richiamato sul punto diverse sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite (nn. 25494/2009; 38439/2012; 25215/2013; 19018/2014), in un giudizio di opposizione allo stato passivo la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al momento del deposito del ricorso che introduce il giudizio di opposizione e non al momento della notifica dello stesso e quindi sulla base dell’osservanza del termine per la notifica (che la legge non disciplina come perentorio).
L’inosservanza del termine per la notifica, nell’ipotesi di mancata costituzione delle parti, comporta solo la necessità dell’assegnazione di un nuovo termine, a differenza del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale l’inosservanza del termine per la notifica dell’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Non rileva nel caso di specie, peraltro, la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, avendo la costituzione di tutte le parti sanato tale tardività.