Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal concessionario per crediti tributari avverso il rigetto parziale della propria domanda di ammissione al passivo per mancata notifica di una delle cartelle esattoriali.
Il giudice di legittimità ha, infatti, affermato che ai fini dell’ammissione allo stato passivo di un credito avente natura tributaria si riconosce la possibilità al concessionario di insinuarsi al passivo “in base al ruolo” e non in base alla cartella esattoriale che ne rappresenta soltanto la notificazione, essendo il “ruolo” titolo esecutivo.
Inoltre, posto che il concessionario ai fini dell’ammissione al passivo deve semplicemente documentare l’esistenza del titolo esecutivo, a nulla rileva la differenza tra “ruolo” e “estratto di ruolo” (certificato conforme alle risultanze del ruolo dal concessionario agente) in quanto esso vale a documentare l’esistenza del titolo esecutivo e, pertanto, legittima sicuramente il concessionario a presentare la propria domanda di ammissione al passivo.
La circostanza per cui l’estratto di ruolo è documento necessario ai fini dell’ammissione al passivo del concessionario agente, in quanto serve a documentare in sede fallimentare l’esistenza del titolo esecutivo, non esclude, tuttavia, la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non previamente notificata e di cui l’interessato sia a venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo.