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Giurisprudenza

Ai fini del superamento del tasso soglia rileva ciò che è stato pattuito

2 Luglio 2018

Tribunale di Catanzaro, 19 giugno 2018 – Pres. Belcastro, Rel. Dattilo

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini del configurarsi del superamento del tasso soglia, con conseguente compressione del finanziamento da oneroso a gratuito, ciò che rileva è quello che è stato pattuito e non i costi concretamente applicati dalla banca in relazione all’andamento del rapporto finanziario.

In altre parole, il momento del perfezionamento negoziale è il momento di consumazione dell’usura ed è altresì il dies a partire dal quale si producono le conseguenze sanzionatorie penali ex art. 644 c.p. in caso di dolo e civili ex art. 1815, comma 2 c.c., poiché ai fini della sussistenza dell’illecito usuraio penale o quantomeno civile, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il danno ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente paghi il costo (timing) usuraio convenuto.

Pertanto, le penali da inadempimento, così come gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, prescindendosi dal titolo per il quale sono dovuti, devono concorrere, in quanto “costi” legati all’erogazione del credito, alla verifica del carattere usurario di un contratto di finanziamento. In particolare, nel ricondurre la commissione di estinzione anticipata tra i costi valutabili nel giudizio complessivo di usurarie età dell’operazione finanziaria, si effettua un ragionamento analogo a quello creato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all’usurarietà degli interessi di mora, anche se di natura eventuale.

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