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Giurisprudenza

Ai fini dell’usura, gli interessi eventuali e moratori rilevano, ma solo nella loro effettiva applicazione

29 Aprile 2016

Tribunale di Torino, 27 aprile 2016 – dott. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Nella decisione in esame, il Tribunale di Torino – preso atto che l’art. 644 c.p. include, nel computo finalizzato alla verifica dell’usurarietà dei tassi di interesse, «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», e dunque gli oneri c.d. eventuali – afferma che la rilevanza degli interessi moratori («da risarcimento») non può prescindere «dall’essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i corrispettivi corrono, per contro, proprio in ragione dell’avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)».

Ciò posto, prosegue la decisione in esame, l’«interesse moratorio, ovvero ogni onere eventuale, entra … nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto. cui era subordinata la sua applicabilità). Segue, a contrario, l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali».

Nella pronuncia in discorso, il Tribunale di Torino non manca di precisare che «la rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all’erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili che afferma che le rilevazioni trimestrali del Ministero del Tesoro hanno solo la funzione di fissare il TEGM, non anche quella di fissare i termini di verifica del giudizio di omogeneità della fattispecie concreta».

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