Con sentenza n. 2550 del 23 maggio 2024, la Corte d’Appello di Milano, richiamando quanto stabilito dalla propria precedente sentenza n. 508/2024 e dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 30225/2022 e 20247/2023, ha stabilito che, in materia di usura, ed ai fini della valutazione di usurarietà di un finanziamento (incluso quando erogato con cessione del quinto dello stipendio) «devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo».
Inoltre, richiamando la decisione n.12830/2018 del Collegio di Coordinamento dell’ABF, la Corte ha ulteriormente sottolineato che «la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica […] l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria».
Nel 2009 un cliente concludeva con un intermediario un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio suddiviso in 120 rate mensili e, contestualmente, una polizza assicurativa con altra impresa di assicurazioni a copertura del rischio di inadempimento in conseguenza della morte o alla perdita della propria capacità lavorativa.
Il cliente estingueva anticipatamente il finanziamento nel 2013 e agiva nei confronti dell’intermediario per l’accertamento dell’usurarietà del rapporto e la conseguente dichiarazione di nullità delle pattuizioni relative agli interessi, chiedendo perciò la restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di interessi, commissioni e oneri.
Il cliente chiedeva, in via subordinata, il rimborso dei costi «up front e recurring» in conseguenza dell’estinzione anticipata del rapporto.
Il creditore si è costituito contestando la domanda attorea ed eccependo che il D.P.R. 180/1950 impone la stipula di una polizza assicurativa quando i contratti di mutuo siano stati stipulati con contestuale cessione del quinto dello stipendio.
Il Tribunale, in esito al giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal cliente in via principale ritenendo che i costi assicurativi posti carico del cliente, costituendo un adempimento a un obbligo previsto dalla legge, non dovessero essere computati nel calcolo del TEG, rilevando così il mancato superamento del tasso-soglia e la conseguente carenza dei presupposti per l’accertamento dell’usura.
Per contro, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata dell’attore sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’UE in materia di credito al consumo e, di conseguenza, ha condannato l’intermediario a corrispondere all’attore la somma di 4.946,27 euro quale restituzione dei costi dovuti al cliente in esito all’estinzione anticipata del finanziamento.
La Corte d’Appello ha, tuttavia, riformato la decisione di prime cure e ritenuto che il calcolo del TEG comprenda anche i costi assicurativi e, in esito al nuovo calcolo, ha rilevato il superamento del tasso-soglia e la conseguente nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto gli interessi.
La Corte ha, perciò, condannato l’intermediario alla restituzione della somma di euro 14.030,68 quale indebito pagamento corrisposto dal cliente a titolo di interessi, commissioni e costi non dovuti.