Con sentenza del 28 novembre 2014 il Tribunale di Pescara ha affermato il principio secondo cui ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia assume rilevanza qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.
In tal senso il Tribunale evidenzia come in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto del mutuatario.