In tema di responsabilità degli organi sociali delle società a responsabilità limitata, la sentenza annotata conferma il principio per cui il curatore della società fallita ha azione, ex art. 2394 c.c., contro i sindaci della società medesima anche qualora questi ultimi si siano dimessi. In tal senso, deve ritenersi che la rinuncia alla carica di sindaco non possa avere effetti immediati qualora il numero di sindaci dimissionari sia superiore al numero dei sindaci supplenti nominati dalla società, sicché, qualora non sia ipotizzabile l’integrale subentro dei secondi accettanti rispetto ai primi, debba applicarsi per analogia la disciplina della prorogatio prevista per gli amministratori ai sensi dell’art. 2385 c.c., in ragione di un’esigenza di continuità dell’organo di controllo.
La sentenza in commento statuisce, inoltre, due ulteriori principi tra loro interconnessi, in aderenza alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 04/12/2015, n. 24715; Cass. Civ., Sez. I, 03/07/2017, n. 16314). In primo luogo, la prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e sindaci della società, ex art. 2394 cod. civ., decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti sociali, e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione. Da ciò ne discende che sussiste, in via generale, una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo eventualmente sull’amministratore o sul sindaco la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.