Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato una comunicazione congiunta relativamente alla disciplina applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi di cui alla Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD, Alternative Investment Fund Managers Directive).
Sul punto si ricorda come il 22 luglio 2013 sia scaduto il termine fissato per il recepimento della direttiva a livello di legislazione nazionale.
Alla medesima data è entrato in vigore anche il Regolamento delegato (UE) n.231/2013, che contiene disposizioni attuative della AIFMD in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, il cui contenuto risulta sostanzialmente coerente con la normativa regolamentare nazionale attualmente vigente.
Considerata l’efficacia diretta, nell’ordinamento nazionale, del Regolamento UE nonché di quelle disposizioni della direttiva che devono ritenersi, per costante giurisprudenza, self-executing in virtù del loro contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (tra cui quelle concernenti la disciplina transitoria e l’operatività transfrontaliera dei gestori), la Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti, forniscono – secondo un’impostazione condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – alcuni chiarimenti ed indicazioni tesi a chiarire le regole applicabili dal 22 luglio 2013 e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della AIFMD.