Con Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al regime previsto dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, per effetto del recepimento della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFM), che apporta una serie di modifiche civilistiche e fiscali alla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
La presente Circolare fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni fiscali, emanate in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera p), della citata legge n. 96 del 2013, contenute nei seguenti articoli del decreto:
– Articolo 9: Estensione alle SICAF immobiliari delle disposizioni riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare;
– Articolo 10: Modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari;
– Articolo 11: Modalità di applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR di diritto estero non immobiliari;
– Articolo 12: Nuova definizione di OICR immobiliari nell’articolo 73 del TUIR;
– Articolo 13: Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri;
– Articolo 14: Norme di coordinamento.
La Circolare si sofferma quindi sui seguenti profili: regime fiscale delle SICAF; redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari; redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri non immobiliari; redditi da partecipazione ad OICR esteri immobiliari; modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR; norme di coordinamento; decorrenza.