Il 19 luglio 2016 l’ESMA ha pubblicato il proprio parere finale, richiesto ai sensi degli articoli 36 e 42 della Direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) per quanto concerne la possibilità di estendere il regime della passaportazione di cui alla suddetta direttiva anche a fondi di investimento alternativi (FIA) stabiliti in taluni paesi Extra-UE per i quali sia stato possibile ricostruire un’equivalenza sostanziale della vigilanza operata sui fondi e sui loro gestori nonché la possibilità di ottenere informazioni da parte delle autorità di controllo extra-europee.
I 12 paesi per i quali l’ESMA ha formulato il proprio parere in merito alla possibilità di estendere il regime della AIFMD sono i seguenti: Australia, Bermuda, Canada, Cayman Islands, Guernsey, Hong Kong, Giappone, Jersey, Isola di Man, Singapore, Svizzera e USA.
Per ciascuno di tali paesi l’ESMA ha condotto un’attenta verifica per accertarsi che non vi fossero ostacoli significativi al regime applicabile del passaporto AIFMD in relazione alle tematiche di protezione degli investitori, concorrenza, market disruption e monitoraggio dei rischi sistemici.
I risultati dell’analisi per ciascuno dei 12 paesi suddetti sono inclusi nel parere finale prodotto dall’ESMA che viene consegnato alla Commissione, al Parlamento ed al Consiglio cui spetta l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti sul punto.