ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sul regime della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive) con particolare riguardo all’attività di pre-commercializzazione o “pre-marketing”.
In particolare, il quesito riguarda la possibilità per i GEFIA non UE di svolgere attività di pre-marketing ai sensi dell’articolo 30 bis della AIFMD.
Secondo ESMA, il suddetto articolo 30 bis non copre le attività di pre-commercializzazione svolte dai GEFIA non UE, che non dovrebbero quindi essere autorizzati a svolgere tali attività ai sensi della direttiva sui fondi di investimento alternativi.
Tuttavia, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali possono consentire ai GEFIA non UE di svolgere attività di pre-marketing a livello nazionale; in una simile ipotesi, i GEFIA non UE non beneficiano comunque del passaporto che consentirebbe loro di svolgere tali attività in altri Stati membri.
In linea con il considerando 12 della Direttiva (UE) 2019/1160 sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nazionali non dovrebbero in alcun modo svantaggiare i GEFIA UE rispetto ai GEFIA non UE.