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AIFMD: Q&A ESMA sulle commissioni di performance del gestore

5 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato il 28 maggio 2024 due diverse Q&A, nell’ambito della Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), ovvero, in particolare, relativamente alle commissioni di performance del gestore dei fondi:

  • ESMA Q&A n. 2174: se un gestore applica un indicatore di riferimento aggiuntivo al modello di commissione di performance (ad esempio, un hurdle rate in aggiunta al modello High-Water Mark o al modello di benchmark), il periodo di riferimento minimo per la performance deve essere applicato all’indicatore di riferimento aggiuntivo?

Per ESMA il periodo minimo di riferimento per la performance, ai sensi dei paragrafi 40-42 delle Linee guida ESMA sulle commissioni di performance negli OICVM e in alcuni tipi di FIA, deve essere applicato al modello di commissione di performance.

Tuttavia, il gestore non è tenuto ad applicare il periodo minimo di riferimento della performance all’indicatore aggiuntivo di riferimento, se:

    • la combinazione finale (ossia: il modello di commissione di performance più l’indicatore aggiuntivo di riferimento) non comporta un aumento delle commissioni per gli investitori rispetto all’utilizzo del solo modello di commissione di performance
    • il modello di commissione di performance (escluso l’indicatore aggiuntivo di riferimento) è coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica d’investimento del fondo, in linea con l’orientamento 2; in linea con il paragrafo 46 delle linee guida, il prospetto informativo deve fornire informazioni adeguate.
  • ESMA Q&A n. 2176: il gestore di un Fondo di Fondi (FoF) può applicare commissioni di performance?

Secondo ESMA, in linea con il paragrafo 18 delle Linee guida, il gestore di un FoF dovrebbe essere in grado di dimostrare alla NCA che il modello di commissione di performance di un fondo da lui gestito costituisce un incentivo ragionevole per il gestore ed è allineato con gli interessi degli investitori: in questo contesto, come principio generale, quando la politica d’investimento di un fondo d’investimento richiede una gestione attiva del fondo e la determinazione dell’allocazione nei fondi sottostanti ha un impatto significativo sulla performance del fondo, le commissioni di performance per il gestore del fondo d’investimento potrebbero essere considerate giustificate.

La valutazione di come le commissioni di performance siano giustificate alla luce della politica di investimento del fondo dovrebbe essere riflessa nella documentazione del fondo, compreso il regolamento del fondo o l’atto costitutivo e può essere rivista, se necessario, dall’autorità nazionale garante della concorrenza su base individuale.

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