Pubblicato l’ultimo aggiornamento alle Q&A ESMA sull’applicazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), con particolare riferimento alla possibilità per i gestori di special purpose acquisition companies (“SPAC”) di essere soggetti alla direttiva.
Preliminarmente l’ESMA evidenzia come le SPAC non siano ancora definite giuridicamente nel diritto dell’Unione.
Nella sua dichiarazione pubblica (ESMA32-384-5209) l’ESMA ha descritto le SPAC come società di comodo ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione con l’intenzione di acquisire un’attività.
L’ESMA ha inoltre elencato le tre fasi del ciclo di vita tipico di una SPAC:
- l’offerta pubblica iniziale (“IPO”);
- la ricerca da parte della SPAC di una società target da acquisire;
- l’aggregazione aziendale con la società target, tipicamente attraverso una fusione.
Tuttavia, continua l’ESMA, la struttura delle operazioni SPAC è complessa e vi sono variazioni significative tra la strutturazione generale di questi soggetti e le modalità concrete delle loro operazioni.
Alla luce di ciò, è importante valutare caso per caso:
- se le SPAC soddisfano la definizione di “FIA” come legalmente definita nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sui fondi di investimento alternativi, e
- se le SPAC si qualifichino come “società di partecipazione” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera o), della direttiva sui fondi di investimento alternativi.
Questa valutazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche e delle peculiarità della struttura individuale della SPAC e dovrebbe basarsi sulla sostanza, non sulla forma, prestando particolare attenzione alle indicazioni fornite nelle Linee guida dell’ESMA sui concetti chiave della direttiva sui fondi di investimento alternativi (ESMA/2013/611).
L’ESMA osserva inoltre che, durante il ciclo di vita di una special purpose acquisition companies, potrebbero verificarsi circostanze rilevanti per valutare se una SPAC si qualifica come FIA, come le seguenti:
- una special purpose acquisition companies non raccoglie capitali attraverso l’IPO con l’obiettivo di investirli in conformità a una politica di investimento definita;
- tutti, o sostanzialmente tutti, i proventi dell’IPO sono utilizzati per l’acquisizione.
Il verificarsi di alcune o di tutte queste circostanze può indicare che una special purpose acquisition companies non è un FIA, in quanto potrebbe non soddisfare tutti gli elementi descritti negli Orientamenti ESMA e pertanto non essere sottoposta alla Direttiva AIFMD.