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Aiuti de minimis: la proposta di Regolamento della Commissione UE

16 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento concernente i c.d. aiuti de minimis.

In particolare, evidenzia la Commissione, gli aiuti de minimis (ossia gli aiuti concessi a un’unica impresa nell’arco di un periodo di tempo che non superano un importo prestabilito) possono rientrare nelle categorie di aiuti che sono dispensati dall’obbligo di notifica previsto dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sul punto, ritiene la Commissione, risulta opportuno aumentare a 275.000 EUR il massimale per gli aiuti in oggetto che un unico soggetto può beneficiare nell’arco di tre anni da uno Stato membro.

La rideterminazione del massimale fa seguito all’aumento dell’inflazione osservato dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dei probabili sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento.

Tale massimale risulta necessario per assicurare che qualsiasi misura di cui al presente regolamento sia considerata non idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsi o minacci di falsare la concorrenza.

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il presente regolamento dovrebbe:

  • applicarsi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»);
  • determinare una base di calcolo comune da applicarsi in tutti gli stati membri.

Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti.

Gli aiuti previsti come conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti de minimis trasparenti semprechè l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis».

Gli aiuti previsti mediante misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, non dovrebbero essere considerati aiuti de minimis trasparenti, salvo che la misura in questione preveda apporti di capitale non superiori al massimale de minimis.

Gli aiuti previsti sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate.

Nel caso in cui il regime di aiuti de minimis sia realizzato tramite intermediari finanziari, è necessario assicurarsi che questi ultimi non ricevano alcun aiuto di Stato.

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