La Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea ha pubblicato una guida pratica per gli Stati membri (Comunicazione della Commissione 2021/C 508/01), che possa consentire loro di valutare se le misure pubbliche, volte a facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte di determinate imprese, costituiscano o meno aiuti di Stato.
Nella sua Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), la Commissione ha chiarito inoltre che, se uno Stato membro interviene come farebbe un investitore privato, e viene remunerato per il rischio assunto in un modo che un investitore privato accetterebbe a condizioni di mercato, tale intervento può essere considerato privo di aiuti di Stato.
Si tratta del cosiddetto principio dell’operatore in economia di mercato (MEOP), sviluppato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il finanziamento del rischio è importante per il finanziamento delle start-up, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione (mid-cap).
Tali aiuti di stato sotto forma di finanziamento del rischio possono essere considerati compatibili con il mercato interno, in particolare ai sensi:
- del Regolamento generale di esenzione per categoria – Regolamento (UE) 651/2014, che esenta gli aiuti alle PMI e alle start-up dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione a determinate condizioni
- degli Orientamenti sul finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04), che autorizzano gli aiuti alle PMI e alle mid-cap innovative o piccole a determinate condizioni.
La guida pubblicata oggi mira quindi a fornire agli Stati membri indicazioni pratiche non vincolanti su quando e come il principio dell’operatore in economia di mercato (MEOP) possa essere applicato alle misure di finanziamento del rischio statali, ovvero, in particolare:
- descrive come valutare l’esistenza di un aiuto a livello di investitori, società destinatarie e intermediari o gestori finanziari
- chiarisce quali investitori possono essere considerati investitori privati ai fini del MEOP
- stabilisce come il MEOP possa essere rispettato in diverse circostanze, come nel caso in cui le autorità pubbliche co-investano insieme a investitori privati.